Articolo 44 del DDL Semplificazioni: nuove regole sugli immobili arrivati da donazione
Negli ultimi anni il tema della donazione immobiliare ha creato più ansie di un temporale ad agosto. Per chi si trovava a vendere o comprare una casa ricevuta in dono da un familiare, il problema era sempre lo stesso: “E se un domani qualche erede facesse causa?”. La legge infatti dava la possibilità agli eredi di mettere in discussione la donazione anche molti anni dopo, rendendo l’immobile meno semplice da trasferire o perfino da usare come garanzia per un mutuo.
Con il nuovo DDL Semplificazioni, l’articolo 44 introduce un cambio di passo importante: lo scopo è far circolare con più tranquillità gli immobili che arrivano da donazione, riducendo i blocchi che spesso frenavano una vendita o un acquisto.
Com’era la legge prima
Prima delle nuove semplificazioni, quando un immobile aveva origine donativa:
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gli eredi potevano contestarla per un periodo molto lungo, fino a 20 anni dopo la donazione;
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anche dopo i 20 anni, c’era comunque un altro termine (10 anni dalla morte del donante) che teneva tutti un po’ sulle spine;
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questo portava banche e acquirenti a essere prudenti: la casa si vendeva, ma spesso con domande, verifiche aggiuntive e qualche sconto di troppo per paura del rischio futuro;
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non era la donazione in sé il problema, ma la sensazione che mancasse una “data di scadenza” alle possibili contestazioni.
Insomma, un immobile donato era a volte come una splendida torta: buonissima, ma tutti la guardavano chiedendosi se fosse scaduta davvero o solo “quasi” scaduta.
Che cosa cambia con l’articolo 44
Con l’entrata in vigore delle nuove regole:
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si vuole dare un perimetro più sicuro ai tempi per eventuali contestazioni, in modo che una donazione non si trasformi in un ostacolo a vita;
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gli acquirenti potranno valutare l’immobile con più fiducia;
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le banche avranno meno dubbi nel concedere mutui su questi immobili;
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il mercato in generale ne beneficia perché una casa che si trasferisce senza troppe paure vale di più e si sconta di meno;
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tutto ruota intorno a un concetto semplice: dopo un certo numero di anni, la donazione non deve più essere un motivo di rallentamento o diffidenza.
Paragone in poche parole
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Prima: la donazione era valida, ma si portava dietro per anni la paura di contestazioni future → risultato: immobile meno “sereno” sul mercato.
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Ora: la donazione resta valida, ma con tempi più chiari e limiti più ragionevoli al rischio di causa, quindi l’immobile può muoversi nel mercato quasi come uno senza origine donativa.
Conclusione
L’articolo 44 non stravolge il concetto di donazione, ma lo rende più digeribile per tutti. È un po’ come aver finalmente messo il cartello “Tranquilli, si può vendere senza ansia”.
E per noi che lavoriamo sul campo, significa anche un’altra cosa: meno sconti imposti dalla paura, più valore reale riconosciuto alla casa. Una bella notizia, semplice ma potente, che guarda dritta al futuro del nostro mercato.
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